Il 19 novembre 2021 a Varese, presso la Sala Kolbe si è tenuta una conferenza a cui hanno partecipato il medico e sacerdote Alberto Frigerio che ha condotto la serata e Stefano D’Andolfi, infermiere, che ha portato una sua testimonianza umana e professionale.
Il dott. Frigerio ha illustrato il delicato e difficile tema del “fine vita” attraverso l’esame di tre documenti legislativi:
1. La legge 219/2017 del Parlamento su Consenso Informato e DAT
2. La Sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul “suicidio assistito”
3. La recente richiesta di referendum abrogativo volto alla “legalizzazione dell’eutanasia”
Tenteremo ora di riassumere, almeno a tratti, la sua relazione anche se compito arduo, per la ricchezza delle argomentazioni, citazioni e di riferimenti molteplici ed estremamente interessanti e utili. Potete comunque leggere il testo completo qui.
Una premessa s’impone prima di avviare l’esame delle leggi, ed è legata alla distinzione dei rispettivi campi d’azione tra “politico” e “teologico”, in quanto il primo si occupa di regolare i rapporti sociali in funzione di giustizia e il secondo offre il proprio contributo nelle questioni etiche.
1. La legge 219/2017
Come è noto, tale legge riguarda il Consenso Informato e le DAT Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. Per inciso, il diritto di non subire un trattamento se non si è dato il proprio consenso, è già previsto nella Costituzione, è garantito dalla legge ordinaria ed è tutelato dal Codice Deontologico.
Tuttavia, le novità introdotte sono due:
– Le DAT circa una possibile malattia nel futuro
– La considerazione relativa ai trattamenti sanitari (nutrizione e idratazione artificiali) mediante dispositivi medici
Con questa legge, lo strumento del consenso informato viene potenziato, alfine di garantire il principio della libertà personale.
La libertà assoluta non esiste, è un falso ideologico
Va detto che il principio della libertà non è assoluto ma secondo e relativo al principio e al rispetto della vita umana, che costituisce il presupposto di tutti gli altri beni, compresi l’esistenza e l’esercizio della libertà, che, per questo, ne è responsabile.
Alla luce di questo assunto di principio, le criticità che emergono da questa legge sono:
– la decisione del paziente verso eventi futuri è comunque problematica in quanto presa fuori dal contesto reale in cui il paziente potrebbe manifestare parere difforme (vedi la testimonianza di Sylvie Menard, oncologa, allieva di U. Veronesi)
– l’inclusione dell’alimentazione e idratazione artificiale è imprecisa in quanto i trattamenti, in senso proprio, sono gli interventi di carattere terapeutico volti a ripristinare lo stato di salute. L’alimentazione e l’idratazione sono invece interventi di sostegno vitale e perciò vanno intesi come “cure” volte ad assistere le funzioni fisiologiche di base, almeno finché l’organismo è in grado di assorbire le sostanze nutrienti e i liquidi fisiologici e trarne giovamento (Vedi la riflessione del Centro Studi Livatino sul contenuto eutanasico di questo testo di legge).
La lettera Samaritanus Bonus
A questo riguardo è illuminante la lettera Samaritanus Bonus della Congregazione per la dottrina della fede sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita.
In essa si legge che, mentre le cure vanno garantite finché l’organismo può beneficiarne, i trattamenti invece vanno interrotti nel caso in cui siano sproporzionati o futili sotto il profilo e/o sotto il profilo soggettivo.
– la terza criticità è relativa alla mancata tutela degli operatori e delle strutture sanitarie, come attesta l’assenza di ogni riferimento all’obiezione di coscienza.
La figura del medico ne esce snaturata, egli viene ridotto a esecutore di scelte prese dal paziente, anche qualora fossero contrarie alla deontologia medica o alle sue convinzioni.
In verità, il medico ha il dovere di operare sempre e solo realizzando ciò che scienza e coscienza costituisce il bene del paziente.
2. La Sentenza 242/2019
Ricordiamo la vicenda di Fabiano Antoniano, tetraplegico a seguito di incidente stradale, che il 27 febbraio 2017 scelse di morire in una clinica svizzera. Il giorno dopo, il radicale Marco Cappato (nella foto sotto) che si trovava con lui, si autodenunciò facendo scoppiare “ il caso”; di fatto costringendo la Procura di Milano ad accusarlo di aiuto al suicidio assistito, reato punito dall’art. 580 del Codice Penale (pena dai 5 ai 12 anni di carcere).
Il 14 febbraio 2018 si aprì il processo a Cappato e la Corte D’Assise di Milano chiese alla Consulta di esprimersi in merito. Nell’ordinanza 207 la Consulta chiese al Parlamento di intervenire e di pronunciarsi in merito per colmare quello che riteneva un “ vuoto legislativo”.
Il Parlamento però non si espresse. Così il 25 settembre 2019 la Consulta promulgò la Sentenza 242/2019 relativa al suicidio assistito.
Tale Sentenza non reputa incostituzionale il reato di aiuto al suicidio in generale ma la punizione dell’aiuto in caso di:
– persona affetta da patologia irreversibile
– che prova sofferenze intollerabili
– e pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli
Alla luce di questa sentenza, Cappato è stato assolto il 23 dicembre 2019.
La Consulta ha perciò tentato di ridurre al minimo la casistica oggetto di provvedimento, garantendo peraltro l’obiezione di coscienza degli operatori sanitari.
È molto interessante a questo proposito, l’esperienza dei Paesi Bassi, primo paese ad avere legalizzato l’eutanasia a partire dal 2000 (termine che nella legislazione olandese comprende il suicidio assistito).
Essa mostra che tale soluzione, all’inizio considerata ultima spiaggia (last resort solution) è diventata modo automatico di morire (default way to die) al punto che in alcuni distretti olandesi si registra il 12% di morti per eutanasia, che nei malati terminali sale al 25% (vedi ricerca e testimonianza di Theo Boer, prof. di bioetica, in passato strenuo sostenitore dell’eutanasia).
È questa una mentalità che finisce per ritenere la morte come l’unica soluzione ad ogni forma di sofferenza ritenuta insopportabile, disincentivando in questo modo anche la ricerca e la pratica delle cure palliative.
La rimozione dell’interdizione sociale fa scivolare verso condizioni di liceità sempre più ampie, come attesta la legge approvata in Olanda nel 2020, che prevede la possibilità di richiedere l’eutanasia per i bambini sotto i 12 anni, malati terminali col consenso dei genitori. L’eutanasia può altresì essere richiesta per gli over 75 enni, indipendentemente dalla malattia di cui soffrono… Ecco la logica del piano inclinato (slippery slope) denunciata più volte dal Card. Willem Jacobus Eijk, primate d’Olanda medico e teologo.
È la stessa cosa che disse nel 1947, Romano Guardini in riferimento al disegno di legge tedesco sull’interruzione volontaria di gravidanza ( vedi R.Guardini “Il diritto alla vita prima della nascita” Morcelliana).
Pertanto, gli eventi critici di questa sentenza, che vanno al di là delle intenzioni del legislatore, sono i seguenti:
– il favorire de facto il diffondersi di una mentalità mortifera, che oscura il valore della vita, come comprova, nel contesto italiano, la recente richiesta di referendum sull’eutanasia
– la Consulta non si è limitata a dichiarare la costituzionalità o meno dell’art. 580 del C.P. ma ne ha riscritto la seconda parte, elencando i casi in cui è lecito assistere terzi nel porre fine alla propria vita. Nel fare ciò, è andata oltre le proprie prerogative e si è sostituita al Parlamento.
– sul piano dei contenuti, la Consulta sostituisce il principio di indisponibilità della vita, che sarebbe preminente in regime fascista a motivo degli obblighi sociali dell’individuo, col principio di autodeterminazione che sarebbe preminente nella Costituzione (artt. 2, 13, 32).
In realtà, come già rivelato, il principio di autodeterminazione non è assoluto, ma secondo e relativo al rispetto e alla difesa della vita, in quanto presupposto di ogni altro bene.
Pertanto, la liceità di tale suicidio assistito confligge col principio di indisponibilità della vita, che è tale non in caso di asservimento del soggetto allo Stato ma in quanto la vita è un bene primario che apre a tutti gli altri beni, libertà compresa, che ne è pertanto responsabile.
Se non è mai lecito il suicidio assistito non lo è nemmeno l’opposto, quale obbligo di allungare la vita in modo indiscriminato, verso un “accanimento terapeutico” (vedi la lettera enciclica di G.Paolo II, Evangelium Vitae)
Infine, nei casi indicati dalla Consulta, ascrivibili al quadro dell’accanimento terapeutico, sarebbe lecito non parlare di suicidio assistito ma parlare invece di interrompere i trattamenti vitali e ricorrere alla sedazione palliativa.
3. Il referendum sull’eutanasia
È apparso il 24 aprile 2021, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo, volto ad abrogare l’art. 579 del codice penale, sull’omicidio del consenziente, al fine di legalizzare l’eutanasia.
Nell’ Evangelium vitae l’eutanasia viene definita così: «Per eutanasia in senso vero e proprio si deve intendere un’azione o un’omissione che di natura sua e nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore». Il quesito referendario depenalizza l’omicidio del consenziente, salvo che in tre circostanze, che invalidano il consenso: uccisione di un minore, di una persona inferma di mente, o di una persona a cui il consenso è stato estorto con violenza o inganno.
La criticità del quesito referendario è stata rilevata da autorevoli giuristi, tra cui Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta, ex Guardasigilli e docente emerito di Diritto penale, e Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera dei Deputati.
Flick ha fatto notare alcune eventuali contraddizioni giuridiche, in quanto «se il referendum abrogativo è ammesso e riceve il consenso dei cittadini, noi avremmo una situazione per cui chi uccide una persona maggiorenne e cosciente di sé che glielo chiede, anche in buona salute, non rischia il carcere; mentre tuttora rischierebbe le sanzioni previste dall’articolo 580 sull’aiuto al suicidio assistito un medico o familiare o amico che procura il farmaco letale a una persona che non si trova nelle quattro condizioni indicate dalla Consulta … Si finisce per punire l’aiuto al suicidio (“meno grave”) e non l’omicidio del consenziente (“più grave”)».
Violante ha fatto notare che il testo liberalizza «ogni forma di omicidio del consenziente, anche se determinato, ad esempio, da una depressione, da un fallimento finanziario, da una delusione sentimentale, da una momentanea fragilità psichica e anche se commesso con mezzi violenti».
Questo significa, evidentemente, svilire il valore della vita umana, dischiudendo scenari inquietanti.
Lo slogan della libertà come autodeterminazione
Da ultimo, lo slogan della campagna referendaria «se anche tu vuoi vivere libero fino alla fine» mette in luce la questione antropologica sottesa al tema in esame: la visione della libertà come autodeterminazione assoluta. In realtà, come insegna la Lettera enciclica Veritatis splendor, la libertà dell’uomo ha profilo responsoriale, in quanto «è libertà reale, ma finita: non ha il suo punto di partenza assoluto e incondizionato in se stessa, ma nell’esistenza dentro cui si trova e che rappresenta per essa, nello stesso tempo, un limite e una possibilità».
Alcuni punti fermi
Il soggetto è incline a riconoscere il valore della vita, che appare come promessa di bene a cui dare credito. Il valore della vita è inestimabile e riguarda la persona unana, la quale non è una cosa ma qualcuno, e non un semplice esemplare della specie ma soggetto personale (Robert Sparmann) e aggiungiamo, in termini teologici, un soggetto fatto a immagine di Dio, in relazione diretta con Lui (Gn 1,26).
L’incomparabile valore della vita umana, percepito a livello esistenziale e comprovato a livello riflesso, rende moralmente illecita la sua soppressione volontaria.
D’altra parte, le prove dell’esistenza oscurano la promessa di bene che è la vita, di cui la persona può sentirsi ingiustamente privata, come ha scritto il poeta Giacomo Leopardi a seguito della morte dell’amata Silvia: «O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? … All’apparir del vero tu, misera, cadesti». Troppe sofferenze fanno ammalare il corpo e la psiche e la vita può essere turbata da momenti di fatica, precarietà e dolore, a tal punto da prendere il sopravvento e indurre a desiderarne la fine.
Eutanasia e suicidio assistito sono atti intrinsecamente cattivi, che nessuna circostanza può giustificare. Tale è anche l’accanimento terapeutico ingiustificato quando clinicamente futile e/o soggettivamente gravoso per il paziente e la sua famiglia.
In ogni caso comunque, medici, familiari e amici hanno il compito di accompagnare il paziente, in quanto la malattia e la sofferenza, che costituiscono un anticipo di morte nella vita, non suscitano innanzitutto la volontà di autodeterminazione del paziente, ma il riconoscimento della propria fragilità e dipendenza, che muove a chiedere aiuto (vedi il racconto di Edipo Re di Sofocle).
Le suppliche dei malati gravi sono quasi sempre richieste angosciose di attenzione e affetto e anche l’eventuale domanda di eutanasia e di suicidio assistito è spesso dettata dal dolore non gestito e dalla mancanza di assistenza.
Ne è prova il fatto che, tra i pazienti in condizioni cliniche penose, la gran parte di quelli che si sentono amati sceglie di vivere, come ha rilevato il noto oncologo Umberto Veronesi, che pure si diceva favorevole alla pratica eutanasica: «Se è curato bene, difficilmente il paziente chiede di morire. Se è curato con affetto, con amore, senza dolore, non chiederà la buona morte».
È quanto rivelano, ad esempio, le indagini relative alla Sindrome Locked-in (LIS), in cui il paziente è cosciente ma immobile per la paralisi dei muscoli volontari del corpo.
Per concludere, la vita è un bene di cui l’uomo è chiamato a prendersi cura al modo del Buon Samaritano, che si piega compassionevole sulle fragilità umane. Al contrario, sopprimere un malato che chiede l’eutanasia o coadiuvarlo nella pratica del suicidio assistito non significa riconoscere e valorizzare la sua autonomia, ma disconoscere il valore della sua libertà, fortemente condizionata dal dolore, e il valore della sua vita, negandogli ogni ulteriore possibilità di relazione umana, di senso dell’esistenza e di crescita nella vita teologale.
A fronte della morte che incombe, si profila così il compito di farsi prossimi a quanti sono nel dolore, che per il cristiano assume la forma dello stare sotto la croce al modo di Maria, delle altre donne e di Giovanni, memore dell’evento pasquale, in cui la vita vince sulla morte.
A questo proposito è doveroso citare la testimonianza data nel corso della serata da Stefano D’Andolfi, infermiere che esercita in Svizzera, il quale ha voluto sottolineare l’importanza di uno stile di affiancamento da parte degli operatori sanitari nella gestione delle “cure” verso i ricoverati in sofferenza.
Questo stile deve esprimere, da un lato, grande umanità e sincero interesse per i bisogni della persona ricoverata in seno alle terapie e, dall’altro, attenzioni personali, riguardo, discrezione e disponibilità alla comunicazione. Anche quando la parola si fa attenzione, ascolto e silenzio. Anche in questo contesto, al di là dei principi, la differenza la fanno le persone.
Il compito di cura della vita è dei singoli ma anche della società, in quanto il diritto alla vita è, come abbiamo detto, base degli altri diritti. Pertanto, una società merita la qualifica di “civile” se la solidarietà è fattivamente praticata e salvaguardata come fondamento della convivenza.
Ora si spinge verso l’eutanasia con un uomo “tetraplegico”
Il caso di Mario (nome di fantasia) tetraplegico, perciò terribilmente “disabile” e non affetto da una patologia irreversibile. Infatti, la disabilità non è una patologia, una malattia, come, ad esempio, la Sindrome di Down. Mario è paralizzato da una decina di anni in seguito ad un incidente stradale e per lui la vita è percepita come insopportabile.
In un primo tempo, nei giorni scorsi, l’Associazione Coscioni, che lo sostiene, ha gridato vittoria per il parere favorevole al suicidio assistito (per mezzo dell’uso di un farmaco usato negli Stati Uniti per le esecuzioni con pena di morte) ad opera dell’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche) che prima aveva espresso parere negativo. Molti dubbi sono stati esplicitati anche dal Comitato etico territoriale in merito alle modalità di uso e di somministrazione del farmaco letale.
Mentre la quarta ondata di Covid non ci sta risparmiando, ecco ancora i radicali che spingono verso pensieri di morte procurata, da estendere ad handicappati gravi. E’ chiara la volontà politica di portare in Italia l’eutanasia con una Legge e spinge l’esponente radicale Cappato a pronunciarsi così: “Il Parlamento è stato sollecitato dalla Consulta tre anni fa e poi ancora due anni fa, ma ha continuato di rinvio in rinvio nel silenzio assoluto dei leader dei principali partiti italiani dei diversi schieramenti. Ora la misura è colma. La riforma del fine vita sarà realizzata entro primavera dal popolo italiano con il referendum”.
Come ha detto Eugenia Roccella, siamo a un bivio e dobbiamo decidere: ” se vogliamo un Paese dove la morte è un diritto del singolo, a cui possiamo essere indifferenti, o se l’Italia deve restare il Paese dove il Presidente della Repubblica premia la carabiniera Martina, capace di passare tre ore su un ponte, accanto a una donna che aveva già scavalcato il parapetto, convincendola a non buttarsi. Questo è il Paese che amiamo“.
Susanna Primavera