La sentenza sull’aborto della Corte Suprema degli USA stabilisce, tra l’altro, la mitigazione del dolore fetale e la privazione della discriminazione sulla base della razza, del sesso, della disabilità.
“A buon diritto, si può ritenere la sentenza della Corte Suprema del mese di giugno 2022, il momento più straordinario, la notizia più pro-life dal 1973 a oggi.” Sono le parole del dott. Tommaso Scandroglio, giurista e bioeticista, al termine della sua magistrale lezione sugli aspetti della sentenza Dobbs vs Jackson Woman’health negli Stati Uniti, nel convegno dello scorso 12 dicembre, a Novara, organizzato da Life, una realtà associativa che promuove il rispetto della vita dal concepimento.
In soli venti minuti è stata tratteggiata la portata storica della decisione dei giudici americani, della quale offriamo qui una sintesi, mentre è possibile ascoltare tutto l’intervento del Dott. Scandroglio al link sotto riportato.
Prima di questa sentenza c’erano state due sentenze sull’aborto, la prima nel 1973, Roe vs Wade, la seconda nel 1992, Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania vs Casey. Due sentenze completamente diverse. La prima, la famosa Roe, stabiliva che il diritto all’aborto è costituzionale, vale cioè per tutti gli Stati Uniti e tutti gli Stati devono avere una legislazione sull’aborto.
Deve essere ben chiaro che i giudici della Corte Suprema non dicono: è vietato l’aborto! Dicono che ogni Stato deve permettere oppure vietare. La materia è demandata ai singoli Stati.
Come si è arrivati a questa sentenza?
Ci sono stati dei precedenti legati a una legge del Mississippi del 2018 che vietava l’aborto dopo la 15ma settimana, impugnata perché invece l’aborto sarebbe dovuto essere concesso sempre.( link) A furia di impugnare si arrivò alla Corte Suprema, cui venne chiesto di potere bloccare gli aborti dopo la 15ª settimana.
Cosa dice la sentenza Dobbs? In sintesi:
1) Roe non rispetta la tradizione giuridica degli USA
2) Roe ha esteso illegalmente il principio di libertà, tanto da comprenderci anche l’aborto.
3) Roe aveva deciso di imperio su una materia che era invece di competenza dei parlamenti
4) Roe è illogica perchè comprime molto la possibilità di abortire quando il feto è “viabile”.
5) Roe ha provocato danni sociali
1) la legalizzazione, negli Stati Uniti, che risale al 1973, è stata resa possibile partendo dal 14º emendamento della Costituzione americana, che riguarda il diritto alla libertà: da questa libertà è stato fatto discendere il diritto alla privacy e quindi il diritto di aborto.
La replica dei giudici è stata questa: è impossibile che gli estensori del 14º emendamento della Costituzione ( approvata nel 1868) prevedessero anche la libertà di abortire, perché a quel tempo tre quarti degli Stati americani ( esattamente 37) consideravano l’aborto un reato e negli anni successivi anche tutti gli Stati vietavano l’aborto in quanto reato.questa tradizione è proseguita fino al 1973, anno di promulgazione della legge Roe, quando ancora 30 Stati proibivano l’aborto.
2) I giudici della sentenza Dobbs affermano che il principio di libertà nella costituzione è il cosiddetto principio di libertà ordinata, cioè la libertà bilanciata, il concetto classico di liberalismo di Stuart Mill: “la mia libertà finisce dove inizia la tua“.
Pur essendo questo un concetto criticabile, la libertà di abortire non va mai bene, ovviamente, ma se anche lo accettassimo, deve essere bilanciata con la libertà del nascituro di vivere: bisognerebbe infatti sottolineare che la vita del nascituro vale più della salute della madre, più delle difficoltà economiche della madre, più dei problemi sociali della madre.
3) I giudici nel 1973, hanno emanato una sentenza apodittica, imperativa, e poi hanno fatto il lavoro del parlamento. Non spettava loro pronunciarsi su questa materia, avrebbero dovuto delegare.
4) il termine “viabilità“ è curioso, perché significa percorribilità. In ambito bioetico, però, significa “sopravvivenza del feto”. La sentenza del 1973 permetteva la possibilità di abortire fino a quando il feto sarebbe stato “viabile”. È un principio questo che ha avuto molta fortuna anche nella emanazione della 194/78.
La domanda che si sono posti i giudici nel giugno del 2022 è stata: se il feto è viabile come prima, come mai e perché non si può più abortire? come mai non si può più abortire? Forse il feto è una persona? Un essere umano diventa persona quando può sopravvivere?
Poi i giudici trovano anche una contraddizione in termini: al tempo della Roe la viabilità era intorno alla 28ª settimana, oggi circa alla 23ª e certe volte anche prima. Ma una volta il feto era meno tutelato e oggi ha più tutele? Oltre a ciò: la possibilità di sopravvivenza, la viabilità cambia da ospedale a ospedale, può dipendere anche dalle attrezzature. In pratica il diritto di aborto cambia a seconda dei luoghi e degli ospedali: i giudici mettono in luce anche questa contraddizione in termini.
5) La Roe ha creato molti danni sociali, contrasti anche sul piano giuridico, la situazione non si è pacificata. 26 Stati chiedono di restituire ai singoli parlamenti e ai loro rappresentanti eletti la questione legata alla legge di aborto.
I giudici poi prevengono anche un’obiezione, quella di non aver rispettato un precedente giurisprudenziale, in riferimento alle due sentenze Roe e Planned P.
Bisogna fare una distinzione tra due sistemi giuridici, la Civil law nella quale il giudice applica la legge e la Common law, nella quale la legge quasi quasi la fa il “precedente giurisprudenziale” o precedente giuridico, che ha di fatto un peso specifico maggiore . Ma va detto che il precedente giuridico serve da orientamento ma non è vincolante. L’adesione al precedente è una norma utile ma non un comando ineluttabile.
6) I giudici quindi indicano sì che ogni Stato dovrà legiferare, ma anche quali sono i principi ai quali si devono attenere i parlamenti quando legifereranno su questa materia.
I principi applicativi ineludibili della legge
Sono da ritenersi principi vincolanti:
a) il rispetto della preservazione della vita prenatale in tutte le fasi del suo sviluppo. La tutela della salute e della sicurezza della madre.
b) L’eliminazione di tutte le procedure mediche particolarmente raccapriccianti o barbare. ( leggi qui l’articolo e guarda il video)
c) La conservazione dell’integrità medica.
d) La mitigazione del dolore fetale.
e) La prevenzione della discriminazione sulla base della razza, del sesso, della disabilità.
Si tratta di principi fortemente pro life. Il legislatore che vorrà legiferare sull’aborto dovrà bilanciare tra tutti gli interessi e i principi orientativi indicati.
Giudizio morale sulla sentenza Dobbs: si tratta di una sentenza ingiusta ma anche di un passo avanti notevole
I giudici dicono che è giusto che uno Stato vieti l’aborto, e questa è una cosa buona. Ritengono però giusto anche che uno Stato legittimi l’aborto. Questo dal punto di vista morale non è condivisibile. I giudici come i parlamentari devono vietare sempre le condotte gravemente lesive del bene comune: furto, sequestro, violenza, pedofilia, omicidio… Guai a uno Stato che legittima l’omicidio! Ma l’aborto è un omicidio prenatale: i giudici, dal punto di vista morale, avrebbero dovuto vietarlo. Ma, pur essendo pro life, i giudici erano consapevoli che con la loro sentenza avrebbero compiuto un passo straordinario e avevano capito che il vento stava cambiando. La parola quindi è stata riconsegnata ai singoli Stati.
Effetti della sentenza Dobbs:
23 Stati vietavano ogni forma di aborto; 13 Stati lo vietavano dopo la 24ª settimana; 15 Stati
La sentenza è un passo avanti enorme, si passa da una situazione fortemente iniqua a una meno iniqua.
Dati: la prima settimana dopo l’emanazione della sentenza Dobbs, 49 centri abortivi hanno chiuso. Ci sono stati 10.570 aborti in meno tra luglio e agosto rispetto alla media dell’anno precedente; nel prossimo anno ci potranno essere 60.000 aborti in meno.
Sono tanti o sono pochi? Sono purtroppo pochi, negli Stati Uniti la media è di 930.000 aborti, il 6,4% in meno non è molto. È una breccia però che può far cadere un muro. Questa è la sentenza più importante, è la notizia più pro life che noi abbiamo ad oggi dal 1973.
Vittoria Criscuolo
( testo non rivisto dal relatore. Per ascoltare tutta la relazione questo il link).
È possibile leggere l’articolo relativo alla seconda parte del convegno, con l’intervento di Mons. Suetta, qui.